In via preliminare si evidenzia che la nomina del Perito, nel procedimento penale, è regolata dalle norme primarie del codice processuale.
In particolare l’articolo 221 CPP statuisce che il giudice nomina il Perito scegliendo tra gli iscritti negli appositi Albi o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.
Tale norma evidenzia il principio generale per cui il Giudice, nella nomina dei propri ausiliari, ha piena libertà di scelta. Ben intuibile risulta la “ratio” che è quella di assicurare imparzialità e competenza formale e sostanziale, non escluse valutazioni di ragioni di opportunità nell’attività giurisdizionale.
Stabilita quindi l’assoluta discrezionalità del giudice nella nomina del perito, risulta opportuno delineare nuovamente, sia tecnicamente che giuridicamente, la figura dell’Esperto Balistico. Ad oggi in Italia non esiste un diploma o una laurea in materia di Balistica Forense; essa non è comunque la sola tra le scienze forensi a non godere di titoli accademici specifici. Ciò ha portato, e porta, al fatto che l’aspirante Esperto Balistico, fortemente motivato da tale scelta, trovi in un Esperto il proprio mentore; in Italia gli Esperti Balistici hanno seguito tutti questo iter, anche se da un po’ di tempo, alcuni Esperti hanno ritenuto, per avere un titolo qualificante, iscriversi ad associazioni estere a cui hanno dimostrato di possedere tali requisiti per ricevere un riconoscimento specifico.
Le conoscenze basilari che un Esperto Balistico deve o dovrà avere spaziano in un range di materie interdisciplinari e poliedriche che di per sé sono racchiuse in molte lauree; certamente la Fisica, la Matematica, la Meccanica, la Chimica, la Medicina Legale sono le materie principali; non esiste quindi una laurea specifica. Vi è sempre stato, nel mondo balistico, qualche aspirante tecnico che magnificava la sua laurea quale unico titolo che abilitasse alla professione balistica; a rotazione abbiamo letto su questo argomento i medici legali, i fisici, i chimici, i matematici, ultimamente è il turno di alcuni Ingegneri; i quali, alterando il senso di una circolare dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, propongono ai PM che la loro laurea sia l’unica, in base a tale circolare, che riconosce il titolo di Esperto Balistico.
Lo scrivente, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale degli Esperti Balistici, ritenendo tale comportamento non attinente la realtà e non corretto, ha scritto all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza chiedendo se la laurea in Ingegneria meccanica fosse titolo sufficiente anche per l’iscrizione diretta all’Albo del tribunale nella categoria “Esperto Balistico”.
L’ordine degli Ingegneri con correttezza rispondeva a tale richiesta, esprimendo che“…Gli Ingegneri hanno la possibilità di iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Cosenza, suddiviso in categorie; tra queste la Balistica, comprese fra quelle che interessano l’ingegneria e relative specializzazioni. L’Autorità Giudiziaria e il Presidente dell’Ordine, preposti alla tenuta dell’Albo dei Periti, valuteranno i titoli ed i documenti attestanti le specifiche competenze del richiedente nel settore prescelto.”(Documento originale allegato all’articolo – File scaricabile: Ordine ingegneri.jpg).
Risulta semplice e chiaro che non vi sono lauree che consentono l’iscrizione diretta nella categoria “Esperti Balistici”.
Per iscriversi all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale, giusto quanto disposto dalle norme di attuazione cpp nell’articolo 69, occorre:
• Appartenere ad un ordine professionale o essere iscritto alla categoria “Armi e munizioni” della Camera di Commercio;
• Documentare le conoscenze e le competenze tecniche balistiche comparativi richieste.
Ad integrazione di quanto sopra detto, vi porto a conoscenza che in questi giorni ho provveduto, nella mia qualità di presidente dell’ANEB, a sollecitare con un progetto la possibilità di intervenire presso i ministeri competenti affinché le varie categorie che formano le varie discipline delle scienze forensi, siamo regolamentate.
Sandro Lopez