“Shanghai China Mod. 62” oltre ad alcuni idiomi, queste sono le scritte che si leggono su alcune carabine ad aria compressa che hanno già trovato gratuito alloggio nei Tribunali italiani e nelle caserme delle FF.OO.
E’ opportuno che facciamo il punto della situazione onde evitare che una disinformazione specifica, sia ancora causa di problemi giudiziari.
Il Decreto Ministeriale n.362 del 9.Agosto.2001 stabilisce che le armi ad aria o a gas compressi che siano dotati di un’energia cinetica inferiore ai 7,5 joule, non sono assimilabili alle armi vere e proprie essendo dotate di modesta capacità offensiva.
Ora, secondo il mio modesto avviso, tralasciando di commentare le varie illegittimità,la mancanza di dati tecnici certi e le antitesi che sono state realizzate e presenti nel D.L., appuriamo che lo stato ha disciplinato tale materia con specifici articoli. Vediamo in sintesi tale disciplinato:
· Art. 1 Le armi ad aria o a gas compressi….dotati di energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
· Art. 2 La produzione e l’importazione delle armi di cui all’art. 1 è subordinata alla preventiva verifica da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
· Art. 3 Sulle armi di cui all’art. 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall’art. 11, comma 1°, della legge 110/75, fatta eccezione per il numero del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
· Art. 4 Sulle armi di cui all’art. 1 è apposto dal produttore o dall’importatore uno specifico punzone, che ne certifichi la depotenzialità dell’arma. Un punzone separato, attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza è apposto per la verifica di conformità.
· Art. 5 La fabbricazione e l’importazione delle armi citate sono soggette all’autorizzazione prevista dall’art.31 del regio decreto 773/1931. L’importazione è altresì soggetta al disposto di cui all’art. 12, comma 1°, della legge n 110/75.
· Art. 6 Tratta l’esportazione di tali strumenti.
· Art 7 1) La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all’art.1 è consentita a coloro che sono titolari dell’autorità di polizia per il commercio delle armi, prevista dall’art. 31 del regio decreto 773/31. 3) Le armi di cui sopra possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di documento di riconoscimento. 7) E’ fatto divieto dell’affidamento a minori di tali armi.
Risulta evidente che queste carabine ad aria compressa in Cal. 4,5 benché abbiano, allo stato, una energia inferiore ai 7,5 joule non sono assolutamente conformi alle vigenti normative italiane. Sono tali le difformità, che queste devono essere considerate ARMI DEPOTENZIATE CLANDESTINE, volendo anche accettare che l’ energie cinetiche espresse siano quelle originarie, in caso contrario dovrebbero essere ritenute armi comuni da sparo clandestine.
Cautela, informatevi in caso di dubbio.