PIROTECNIA E FUOCHI D’ARTIFICIO

 

 

 

 

 

 

La pirotecnia utilizza miscele di sostanze di poco costo, la cui flemmatizzazione avviene con accorgimenti talora razionali e talora irrazionali a seconda del fabbricante ed a seconda del materiale usato. La base di tutto è sempre la mescolanza fisica tra una sostanza comburente (ossia apportatrice di ossigeno, clorati, nitrati di potassio, bario ect.) e sostanze combustibili (ossia apportanti energia chimica, tali lo zolfo, il carbone e le materie plastiche). Per ottenere effetti fantasmagorici si aggiungono di elementi chimici tali da dare fiamme abbaglianti o colorante, appunto da ottenere gli effetti fantasmagorici o spettrali. Gli additivanti sono per lo più agglutinanti sintetici e plasticizzati, ma non sono completamente abbandonati i vecchi sistemi di colle e resine, che bruciando lasciano nell’aria uno odore di “chiesa”.

Le materie che servono a colorare le fiamme sono sali minerali, che si aggiungono in dovute proporzioni alla miscela madre: il bianco vivo è ottenuto con l’alluminio; il rosso è ottenuto con sali di stronzio; il rosa è ottenuto con i sali di calcio; il verde è ottenuto con quelli di bario, etc.
 

 

A T T E N Z I O N E
il messaggio principale e’ quello che tutti gli articoli pirotecnici sono pericolosi. Si tenga presente che anche i giocattoli pirici costituiscono pericolo a causa del materiale incandescente che puo’ provocare gravi ustioni.
Mai e poi mai si devono raccogliere da terra artifizi inesplosi. E’ certo che la miccia di questi articoli inesplosi, essendo ormai notevolmente ridotta, in caso di accensione non lasci il tempo di allontanarsi. Gravissimi lutti, amputazioni e dolori sono stati causati da tale imbecille pratica.
I GENITORI TENGANO SOTTO CONTROLLO I LORO FIGLI AL FINE DI EVITARE CHE RACCOLGANO PER STRADA GLI ARTICOLI PIRICI INESPLOSI

SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE DEGLI ARTICOLI PIRICI
Ritengo infine opportuno illustrare, in sintesi, le norme e le circolari in vigore al momento, in materia di articoli pirici.
Risulta che:
A) Il materiale pirico, di libera vendita, può essere venduto da chi è in possesso di licenza per cartolibreria o di licenza per la vendita di giocattoli e tabaccherie e può essere acquistato dai maggiori di 14 anni;

B) Articoli di IV categoria, possono essere venduti dai possessori di specifica licenza prefettizia, sono vietati ai minori di 18 anni e necessitano, per l’acquisto, di uno specifico nulla osta rilasciato dalle autorità competenti o di porto d’armi (G.U. nr.32 del 08 febbraio 2006 modifiche all’articolo 55 del T.U.L.P.S. e parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della commissione del 23 aprile 2004);

C) Articoli di V categoria gruppo C possono essere venduti dai possessori di specifica licenza prefettizia, sono vietati ai minori 18 anni e necessitano, per l’acquisto, l’esibizione di un documento d’identità (G.U. nr.32 del 08 febbraio 2006 modifiche all’articolo 55 del T.U.L.P.S. e parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della commissione del 23 aprile 2004).

D) Tutti i materiali pirici che non riportano, in lingua italiana, la categoria del gioco, le modalità d’uso, il nome del fabbricante e l’indirizzo SONO da considerarsi VIETATI;

E) Tutti i materiali costruiti artigianalmente SONO VIETATI;
F) E’ VIETATO costruire e vendere, gli articoli pirici denominati CIPOLLE, CASTAGNOLE e TRIC-TRAC;

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