L’esperto balistico non gode di alcun particolare riconoscimento professionale, non esiste un albo nazionale riconosciuto di tali specifici esperti, mentre esiste il ruolo e l’albo dei consulenti tecnici dei vari Tribunali.
Sono proprio questi albi e ruoli che vengono consultati dai magistrati per reperire un esperto. Non necessariamente, però, il giudice o il magistrato segue questa linea. Quindi essere iscritti non è garanzia di “reclutamento”. È il prestigio di cui gode il perito che agevola la scelta del giudice.
Per accedere all’albo e/o a ruolo di cui in premessa, le vie sono sostanzialmente due: iscriversi all’ordine dei Periti estimatori della camera di commercio, previo apposito esame, per poi richiedere di essere iscritti in quello del tribunale; oppure iscriversi nello stesso albo del tribunale in quanto già facente parte di un altro ordine professionale. Per esempio un ingegnere iscritto come tale può richiedere, all’Autorità Giudiziaria, l’iscrizione nel settore balistico. L’A.G. valuterà i titoli ed i documenti attestanti la specifica richiesta.
L’A.G. può anche non scegliere tra gli iscritti negli appositi albi, in quanto l’articolo 221 c.p.p. statuisce che “il giudice nomina il perito scegliendo tra gli iscritti negli appositi albi o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina”.
L’articolo 67 disp. att. stesso codice, prevede la possibilità di nomina anche di un esperto non iscritto negli albi, con il solo onere di motivare, in tal caso, le ragioni della scelta.Tale normativa ribadisce e specifica il principio generale, valido anche per altri rami del diritto, della piena libertà di scelta da parte del giudice nella nomina dei suoi ausiliari, essendo ben intuibile che è quella di assicurare imparzialità e competenza formale e sostanziale, non escluse valutazioni di ragioni di opportunità nell’attività giurisdizionale.
Ne consegue, dalla citata ratio, che sussistendo l’assoluta discrezionalità da parte del Giudice della nomina del perito, viene esclusa ogni legittimazione per i terzi estranei al processo di esprimere recriminazioni sulle nomine peritali.
Ora volendo ritornare all’argomento principale posso dirVi che tale professione la si apprende dopo anni di studio presso un altro esperto balistico e che si esercita solo se spinti da forte passione. Non promette facili guadagni ma regala grandi soddisfazioni. Una figura professionale che con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha assunto uno straordinario spessore, offrendo un insostituibile supporto tecnico-scientifico alle indagini compiute dal Pubblico Ministero, dalla polizia giudiziaria ed alla difesa, un’attività molto delicata che richiede scrupolo e umiltà. A dire il vero quest’ultimo aggettivo è messo in discussione da noi periti. Ognuno sembra fare la guerra all’altro – della serie:“quello non ci sa fare”, “quello è presuntuoso”, “quell’altro è un ciarlatano”, “io ho studiato presso ….” – ma la verità è che le nostre consulenza sono diventate sempre più richieste e con la sofisticazione delle tecnologie, sempre più affidabili. Eppure, guai a dimenticarlo, non sono garanzia di infallibilità. Ritengo che proprio la eccessiva complessità della scienza balistica e la discriminante che decima gli aspiranti.